Home L'Avvocato risponde Obbligo di mantenimento dei figli
Mar 29
Viernes

Benvenuti sul nuovo sito
INFORMATORE.COM
Il sito del mercato dell'antiquariato e dell'arte europeo
I calendari di oltre 1300 case d'asta, oltre 300 organizzatori, 1100 mercati internazionali
tutti i mercati specializzati e molto altro

Replicant2
prev next
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)
Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Banner

Obbligo di mantenimento dei figli
L'Avvocato risponde
Lunes 27 de Octubre de 2014 21:38
There are no translations available.

Quesito:
Gentile avvocato,
io e mia moglie siamo separati ormai da anni ed abbiamo un figlio, ancora minorenne, per il quale dovrei versare la somma mensile di E. 400,00.
A causa della crisi sono in difficoltà: cosa succede se non pago? E’ vero che si rischia il penale?
Grazie, saluti
(Lettera non firmata)



Risposta:
Gentilissimo lettore,
Le confermo che il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento può comportare spiacevoli conseguenze, sia in ambito civile che penale.
L’art. 156 c.c., infatti, così sancisce: “[..] In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro [671 ss. c.p.c.] di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. […]”
Non solo: l’art. 570 c.p., nell’ambito della “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”, dispone che “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore , ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
[..]”..
Ciò premesso, Le sconsiglio vivamente di sospendere arbitrariamente la corresponsione della quota dovuta e Le suggerisco invece di consultare un legale per valutare la possibilità di una richiesta di revisione delle condizioni di separazione, al fine di ottenere una riduzione della somma che oggi Lei è obbligato a versare.
Cordialissimi saluti.
Avv. Veronica Gnudi

 

L'Informatore on Tour

L'informatore News sarà presente a Mercanteinfiera
dal 2 al 10 marzo 2024

 

 

 

Dove siamo

NEWMAN

Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695

P.I. 03492311208

Home L'Avvocato risponde Obbligo di mantenimento dei figli

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra politica sulla privacy.

I accept cookies from this site.