Home L'Avvocato risponde Obbligo di testimoniare
Avr 25
Jeudi

Bienvenus sur le nouveau site web
INFORMATORE.COM
Le site du marché de l'art e de l'antiquité européennes
les calendriers de plus de 1300 maisons de ventes, plus de 300 organisateurs, 1100 marchés internationaux,
tous les marchés specialisés et et bien plus encore!

Replicant2
prev next
Italian - ItalyEnglish (United Kingdom)French (Fr)Deutsch (DE-CH-AT)Español(Spanish Formal International)
Bannière

Bannière

Bannière

Bannière

Bannière

Bannière

Bannière

Bannière

Bannière

Obbligo di testimoniare
L'Avvocato risponde
Mardi, 03 Mars 2015 16:06
There are no translations available.

Quesito:

Gentile avv. Gnudi,

ho ricevuto una citazione a comparire ad un’udienza civile in qualità di testimone: la presenza è obbligatoria o posso in qualche modo evitare di andare? E con quali modalità? Conosco entrambe le parti e mi dispiace essere coinvolto nelle loro questioni..

La ringrazio in anticipo per la risposta.

(Lettera non firmata)

 

Risposta:

Gentilissimo lettore,

la testimonianza non è facoltativa, ma costituisce un dovere, pertanto sussiste l’obbligo non solo di presentarsi, ma anche di rispondere secondo verità a tutte le domande che vengono formulate. Per completezza, specifico che l’art. 366 c.p. prevede la punibilità di quanti ottengano, con mezzi fraudolenti, l’esenzione dall’obbligo di comparire.

Da ciò consegue che, in caso di impedimento, sia necessario comunicare (anche a mezzo fax) la ragione possibilmente supportata dalla prova che ne costituisce il fondamento (ad esempio, se sussistono problemi di salute, è consigliabile inviare non solo la comunicazione delle proprie condizioni fisiche precarie, ma anche il certificato medico che attesti quanto dichiarato).

Nel caso in cui il testimone non compaia senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l’accompagnamento coattivo con la condanna al pagamento di una somma economica da E. 100,00 ad E. 1.000,00 (la sanzione ha invece importi leggermente differenti se si tratta di un processo penale).

Infine, una doverosa precisazione in merito al sopraindicato obbligo, da parte del testimone, di dire la verità: l’art. 372 c.p. (Falsa testimonianza) così dispone: “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all’Autorità Giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a 6 anni”.

Cordialissimi saluti.

Avv. Veronica Gnudi

 

L'Informatore on Tour

L'informatore News sarà presente a Mercanteinfiera
dal 2 al 10 marzo 2024

 

 

 

Où nous trouver

NEWMAN

Via Monte Albano, 38
40135 Bologna ITALY
tel. +39 051 6145127
fax +39 051 0934695

P.I. 03492311208

Home L'Avvocato risponde Obbligo di testimoniare

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e come eliminarli, vedere la nostra politica sulla privacy.

I accept cookies from this site.